(Provincia di Bolzano)
(Pubblicata  nel  Suppl.  n.  2 al Bollettino ufficiale della Regione
          Trentino - Alto Adige n. 43 del 23 ottobre 2007)

                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE

                            ha approvato

                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.

       Diritto all'assistenza in stato di non autosufficienza



   1.    La    presente   legge   assicura   specifiche   prestazioni
socio-sanitarie  e socio-assistenziali a persone non autosufficienti,
al  fine  di  consentire  alle  stesse  la  conduzione  di  una  vita
dignitosa.
   2.  Hanno  diritto  alle  prestazioni di cui alla presente legge i
cittadini  e  le cittadine italiani/e e dell'Unione europea (UE), gli
apolidi e i cittadini e le cittadine extracomunitarie in possesso del
permesso  di  soggiorno  CE  per soggiornanti di lungo periodo di cui
all'art.  9  del  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286, e
successive  modifiche, con residenza ininterrotta e dimora stabile in
provincia  di Bolzano da almeno cinque anni. In alternativa ai cinque
anni di residenza e' riconosciuta la residenza storica di 15 anni, di
cui   almeno   uno   immediatamente   antecedente   la  richiesta  di
riconoscimento dello stato di non auto-sufficienza.
   3.  Hanno  altresi'  diritto  alle  prestazioni, indipendentemente
dalla  residenza  ininterrotta e dalla dimora stabile quinquennali, i
figli  e  le  figlie  dei  cittadini  e  delle cittadine italiani/e e
dell'UE  di  cui  al  comma 2, minorenni e, se a carico, maggiorenni.
Hanno diritto alle prestazioni anche i figli e le figlie minorenni e,
se   a   carico,   maggiorenni   dei   cittadini  e  delle  cittadine
extracomunitari/e in possesso dei requisiti di cui al comma 2.
   4.  Le  prestazioni  sono  erogate  senza  pregiudizio del diritto
all'indennita'   di   accompagnamento   nonche'   del   diritto  alle
prestazioni  economiche a carattere continuativo in favore dei ciechi
civili, dei sordomuti e degli invalidi civili.
   5.  L'indennita'  di  accompagnamento  di cui all'art. 3, comma 1,
punto 6), della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive
modifiche, e' computata nella prestazione di cui alla presente legge.
   6.  Le disposizioni della presente legge non esonerano i familiari
ne'  gli  altri  soggetti  dai  doveri  di solidarieta' nei confronti
dell'assistito  di  cui  all'art. 7 della legge provinciale 30 aprile
1991, n. 13, e successive modifiche.
   7. Restano ferme le competenze dei comuni in materia di assistenza
alle persone non autosufficienti.
   8.   Sono   comunque   fatti  salvi  i  livelli  essenziali  delle
prestazioni  di  cui  all'art.  117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione.
   9.  La Provincia e gli enti operanti nel campo sociale e sanitario
attuano  specifici  interventi  a  sostegno  della maggiore autonomia
possibile  della persona nello svolgimento delle attivita' della vita
quotidiana.